Da molti anni assistiamo all’inquinamento delle acque del nostro Paese. Questo danno ambientale è spesso causato da scoli di vario genere che, attraverso i tombini destinati alle acque chiare, si riversano nei nostri fiumi e laghi.
I tombini destinati alle acque chiare vengono utilizzati per far defluire l’acqua piovana, che spesso poi finisce in un lago o in un fiume. Di conseguenza, molti inquinamenti sono causati dal lavaggio, dal risciacquo, dallo svuotamento o, peggio ancora, dallo scarico deliberato in prossimità di questi tombini o attraverso gli stessi.
Questi atti sono penalmente perseguibili. Nella maggior parte dei casi tali inquinamenti potrebbero e dovrebbero essere evitati. Sono spesso causati da negligenza. Ricordiamo che ogni individuo va ritenuto responsabile nel momento in cui è causa di inquinamento.
La legislazione sull’acqua è lì a ricordarcelo.
Divieto di inquinare
«È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.»
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 (Stato 1° febbraio 2023), art. 6, capoverso 1.
«Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.»
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 (Stato 1° febbraio 2023), art. 3.
Nei nostri ambienti sono presenti numerosi tombini
Sono indispensabili e servono a far defluire rapidamente l’acqua piovana. La maggior parte di essi convoglia l’acqua direttamente in un fiume o in un lago.
Per questo ci si appella alla responsabilità di ognuna e di ognuno: nessuna sostanza diversa dall’acqua deve essere sversata attraverso i tombini per le acque chiare.
Le conseguenze ambientali sono disastrose. I biotopi naturali danneggiati da questo inquinamento hanno bisogno di mesi o addirittura anni per ritrovare un equilibrio.
Ecco solo alcuni esempi:
Pulizia degli spazi esterni
Il tetto e la terrazza di una casa sono stati puliti con un prodotto contenente cloro: sversamento attraverso un tombino per le acque chiare: danni al patrimonio ittico per una distanza di circa 1 chilometro, con 135 trote morte.
Lavaggio auto
Lavaggio di un’auto sopra un tombino: schiuma saponata nel fiume, microinquinanti persistenti nell’ambiente.
Pulizia di attrezzi da pittura
Pulizia dei pennelli in una fontana: 650 metri di fiume colorati di bianco e inquinati.
Svuotamento di una piscina
Svuotamento di una piscina contenente acqua clorata: 75 pesci morti su una distanza di oltre 1,2 chilometri.
Sversamento dei liquidi di lavorazione del cemento
Un impianto per il trattamento delle acque di cantiere viene rimosso senza autorizzazione: sversamento dei liquidi di lavorazione del cemento nelle tubature delle acque chiare. Ogni forma di vita nel letto del fiume viene distrutta, i pesci asfissiati per quasi 3 chilometri.
Risciacquo di attrezzi fitosanitari
Nebulizzatori contenenti dei prodotti fitosanitari lavati in prossimità di un tombino: sversamento di diserbanti o insetticidi nel fiume, compromettendo la fauna e la flora acquatica. Presenza a lungo termine di microinquinanti dannosi per l’ambiente.
I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 (Stato 1° febbraio 2023), art. 3a
Come previsto dalla Legge federale sulla protezione delle acque (LEaux) del 1991, i trasgressori sono soggetti a procedimento penale e alle sanzioni previste dall’articolo 70 della legge.
Le pene possono essere pesanti:
- È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento delle acque (art. 6);
- Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 (Stato 1° febbraio 2023), art. 70, capoversi 1 e 2.
Tutti e tutte possiamo e dobbiamo adottare dei comportamenti corretti:
- Utilizzare acqua priva di prodotti per la pulizia di balconi, terrazze, tetti, ecc.
- Acquisire consapevolezza dei pesticidi e degli altri prodotti chimici che si utilizzano in giardino, sui balconi, nei campi e sulle colture.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso dei prodotti impiegati.
- Pulire i contenitori, le attrezzature per la pittura e la muratura e le irroratrici in luoghi adeguati.
- Svuotare i secchi contenenti detergenti nei lavandini o nei servizi igienici interni.
- Evitare gli sversamenti e i ruscellamenti senza controllo
- Raccogliere l'olio usato, i residui di vernice e altri prodotti nocivi e portarli al centro di raccolta dei rifiuti.
- Lavare le auto in aree apposite.
I Prodotti biodegradabili
- Attenzione all’etichetta “biodegradabile” sulle confezioni, può trarre in inganno!
- Anche i prodotti “biodegradabili” non dovrebbero mai essere versati negli scarichi delle acque chiare! Inquinano e uccidono la flora e la fauna, proprio come gli altri prodotti.
- Rilasceranno sicuramente meno sostanze chimiche e microinquinanti una volta degradati dagli impianti di depurazione, motivo per cui il loro utilizzo è consigliato per l’interno delle abitazioni (casa, cosmetici, ecc.). Devono seguire il circuito delle acque reflue.
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